Recupero anni scolastici
Gli esami nella scuola secondaria di Secondo Grado – Come si fa a recuperare anni scolastici?
Recupero anni scolastici come è possibile farlo? Esistono varie tipologie di esame nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado: gli ESAMI DI IDONEITA’ (attraverso i quali si possono recuperare gli anni scolastici persi), gli ESAMI INTEGRATIVI (attraverso i quali si può cambiare indirizzo di studio), gli ESAMI PRELIMINARI (sostenuti dai candidati privatisti agli Esami di Stato) e gli ESAMI DI STATO (sostenuti a conclusione della scuola secondaria di secondo grado sia dagli alunni interni dell’ultimo anno di corso sia dai candidati privatisti che abbiano superato l’esame preliminare).
Per sostenere ognuno di questi esami l’alunno interno o il candidato privatista deve presentare apposita istanza, al fine di sostenere gli esami di idoneità e gli esami integrativi l’alunno o la sua famiglia (in caso l’interessato non abbia raggiunto la maggiore età) debbono presentare istanza al Dirigente Scolastico della scuola prescelta per sostenere gli esami di cui sopra, con la differenza che l’esame integrativo è subordinato alla richiesta di iscrizione nella scuola stessa.
Per sostenere gli esami preliminari e gli Esami di Stato il candidato deve presentare istanza al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza (ai sensi di quanto previsto dalla Legge n.1/2007).
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GLI ESAMI DI IDONEITA’
Gli esami di idoneità sono comunemente definiti “esami verticali” in quanto permettono il recupero anni scolastici e possono essere sostenuti per acquisire il titolo di accesso alla classe che si intende frequentare nell’anno scolastico successivo a quello dell’esame.
Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto e debbono pervenire al Dirigente Scolastico della scuola prescelta come sede d’esame entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni[1] (ai sensi di quanto previsto dall’O.M. n. 90/2001 Art. 18, comma 1 e 2).
La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti. Tali esami si svolgono di norma nel mese di giugno e comunque prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo (ai sensi di quanto previsto dall’O.M. n. 90/2001 Art. 18, comma 7 ed 8).
L’esame di idoneità può essere sostenuto, secondo le disposizioni della vigente normativa scolastica, sia dagli alunni interni di un istituto sia dai candidati privatisti (gli alunni interni sono gli alunni che risultano iscritti ad una classe della scuola secondaria di secondo grado, gli alunni privatisti sono alunni esterni all’istituto che non hanno perfezionato alcuna iscrizione presso l’istituto stesso). Esistono dei precisi requisiti (previsti dal Decreto Legislativo 297/1994 – Art. 193 e dall’O.M. 90/2001 – Art. 19) per accedere all’esame di idoneità, il primo di essi riguarda la data e l’anno scolastico di conseguimento del Diploma di Licenza Media:
– L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il normale corso degli studi al fine di essere ammessi alla classe richiesta (intervallo prescritto). In altri termini, un candidato che abbia conseguito il Diploma di Licenza Media nell’anno scolastico 2013/14 potrà sostenere nell’anno scolastico 2014/15 l’idoneità alla classe II, nell’anno scolastico 2015/16 l’idoneità alla classe III, nell’anno scolastico 2016/17 l’idoneità alla classe IV e nell’anno scolastico 2017/18 l’idoneità alla classe V.
– Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo prescritto dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell’anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
Relativamente agli alunni interni: Possono partecipare agli esami di idoneità gli alunni interni che intendono sostenere esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché siano stati promossi nello scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto (in altri termini gli alunni interni possono effettuare il recupero di un anno scolastico). Questa può essere la condizione di uno studente che abbia perso uno o più anni, in passato. Da questo punto di vista è di particolare importanza sottolineare che sono considerati candidati esterni anche gli alunni interni che cessino di frequentare la scuola prima del 15 marzo.
[1] A titolo esemplificativo, nell’anno scolastico 2014/15 la Circolare Ministeriale n. 51 del 18/12/2014 stabilisce come termine delle iscrizione il 15 febbraio 2015, quindi, la domanda per sostenere l’esame di idoneità nel mese di giugno 2015 dovrà essere inoltrata alla scuola prescelta entro il termine precedentemente menzionato.
Relativamente agli alunni privatisti: Non esistono vincoli analoghi a quello di cui sopra e relativo agli alunni interni e, conseguentemente, possono recuperare nel medesimo anno scolastico da uno a quattro anni di scuola secondaria di secondo grado, fermo restando l’obbligo di rispettare l’intervallo prescritto dal conseguimento della Licenza Media o il compimento del diciottesimo anno d’età almeno il giorno precedente all’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
GLI ESAMI INTEGRATIVI
Gli esami integrativi sono comunemente definiti “esami orizzontali” in quanto non permettono il recupero anni scolastici come gli esami di idoneità, bensì permettono di cambiare indirizzo di studio, passando da una classe che si ha titolo di frequentare in un indirizzo di studi alla medesima classe di altro indirizzo di studi.
Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.
Ai sensi dell’O.M. 90/2001, Art. 24, gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un’apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo (come previsto anche dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Art. 193, comma 5) .
Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alle classi su indicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l’idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
Per gli studenti che rientrano nell’obbligo di istruzione, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 139/07, gli esami integrativi di cui sopra sono previsti esclusivamente per gli alunni che richiedano l’iscrizione alla classe terza o alle classi successive. Gli studenti del primo biennio possono cambiare indirizzo di studio anche in itinere e di norma entro la fine del primo quadrimestre, senza la necessità di sostenere un vero e proprio esame integrativo, ma un colloquio al cospetto del competente Consiglio di Classe che, dopo un’attenta analisi delle programmazioni svolte ed eventualmente della certificazione delle competenze del discente, può prevedere eventuali interventi didattici integrativi (da svolgersi in orario extracurricolare).
Ciò sulla base dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi di studio del biennio della scuola secondaria (Art. 2, comma 2, D.M. 139/07). Il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione DM 139/07 evidenzia la caratteristica di flessibilità dei percorsi scolastici ed anche le Linee guida per l’innalzamento dell’obbligo di istruzione invitano ad utilizzare la flessibilità per “favorire eventuali passaggi tra percorsi di studio diversi”, in quanto la valutazione e la certificazione hanno “l’obiettivo prioritario di sostenere i processi di apprendimento dei giovani e il loro orientamento, anche ai fini di facilitare i passaggi tra i diversi ordini e indirizzi di studio, allo scopo di far conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore o almeno una qualifica professionale a tutti i giovani entro il 18° anno di età. La L 53/03 all’art. 2 lettera i) prevede che debba essere “assicurata e assistita” la possibilità di cambiare indirizzo scolastico mediante “apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta”.
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